Compensazione dei prezzi: la disciplina di cui all’art. 1-septies del decreto Sostegni-bis si applica anche ai settori speciali?

Lo scorso 24 luglio, nella Gazzetta Ufficiale n. 176, è stata pubblicata la Legge di conversione del Decreto 73/2021 (cd. Decreto Sostegni-bis) che come preannunciato integra il testo originario del provvedimento con l’art. 1-septies “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”.
Come già commentato su questo sito la norma introduce un meccanismo di compensazione volto a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione.
Circa i presupposti necessari per usufruire della compensazione nonché con riguardo alle modalità con cui la stessa dovrà essere richiesta la norma risulta piuttosto chiara, infatti: la compensazione opererà nel caso di aumenti o diminuzioni eccedenti l’8% (o il 10% nel caso di variazioni riferite a più anni), le variazioni verranno rilevate con decreto del MIMS (da adottarsi entro il 31 ottobre 2021), le richieste di compensazione dovranno essere inoltrate dagli appaltatori entro 15 giorni dall’adozione del decreto di cui al periodo precedente.

Più articolata invece l’individuazione dell’ambito di applicazione della disciplina che in ogni caso può desumersi da alcuni passaggi della norma.
Prima di analizzare le questioni lasciate aperte dalla disposizione va preliminarmente chiarito che la disciplina in commento risulta applicabile indubitabilmente ai soli contratti afferenti il settore pubblico.
Tale circostanza, se mai ve ne fosse necessità, è confermata dalle insistenti richieste delle maggiori associazioni di categoria volte a estendere l’applicazione della norma anche al settore privato anche alla luce delle gravi ripercussioni che i rincari potrebbero avere nei cantieri attivati grazie al Superbonus (110%).

Tuttavia, come accennato, la disposizione per quanto netta nel distinguere tra settore pubblico e privato lascia aperti alcuni aspetti rilevanti: i) la possibile applicazione anche al settore delle forniture (anch’esse fortemente colpite dall’eccezionale aumento dei prezzi); ii) la possibilità di applicare la stessa anche nell’ambito dei settori speciali.

Circa il primo aspetto, il legislatore nella formulazione della norma fa più volte riferimento a “materiali da costruzione” ed alle “lavorazioni”, ciò – vista la rilevanza in ambito giuridico della terminologia utilizzata ai fini dell’interpretazione di una norma – farebbe propendere per la tesi dell’applicabilità della disposizione al solo settore dei lavori pubblici.
Tuttavia non può – a priori – escludersi l’applicabilità della disciplina ad un contratto di fornitura che abbia ad oggetto un materiale da costruzione per il quale il decreto del MIMS dovesse rilevare un aumento del prezzo superiore all’8 o 10%.
L’auspicio, sul punto, è quello di un chiarimento ufficiale da parte del MIMS.

Diversa invece la questione relativa all’estensibilità della disciplina anche nell’ambito dei lavori pubblici rientranti nell’ambito dei settori speciali.
Tale seconda questione, come si diceva, è più articolata non tanto per la mancanza di riferimenti normativi cui ispirarsi quanto piuttosto per il fatto che la disciplina di cui all’art. 1-septies del D.L. 73/2021 si riferisce tanto a contratti disciplinati dal Codice del 2006 quanto a contratti disciplinati dall’attuale codice appalti (D.Lgs. 50/2016).
Con riguardo ai contratti disciplinati dal D.Lgs. 163/2006 risulta complesso immaginare l’applicazione della disciplina anche nei settori speciali per il fatto che l’art. 133 del D.Lgs. 163/2006, espressamente richiamato nella disciplina in commento, si applicava ai soli lavori di settore ordinario. Diversamente, nell’ambito dei settori speciali la possibilità di ricorrere alla compensazione risultava condizionata ad una specifica previsione nei documenti di gara.
Peraltro, con riguardo ai contratti disciplinati dal D.Lgs. 163/2006, l’esplicito richiamo all’art. 133 rende più complessa la possibile applicazione della disciplina ai contratti di fornitura in quanto il citato Codice disciplinava le ipotesi di adeguamento dei prezzi nell’ambito di forniture e servizi all’art. 115.

Discorso diverso, invece, per i contratti disciplinati dal Codice del 2016 (D.Lgs. 50/2016); in questo caso infatti l’art. 106 (“Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”), che disciplina le eventuali ipotesi di revisione dei prezzi, è espressamente richiamato dall’art. 114 dello stesso Codice, che individua alcune delle norme di parte generale applicabili anche nell’ambito dei settori speciali, “All’esecuzione dei contratti di appalto nei settori speciali si applicano le norme di cui agli articoli 100, 105, 106, 108 e 112”.
Pertanto il generico riferimento della norma all’articolo 106 del Codice, di fatto, porta a ricondurre nell’ambito di applicazione della norma anche tutti i contratti di lavori pubblici rientranti nell’ambito dei settori speciali.
A sostegno di tale tesi vi è inoltre un ulteriore aspetto, desumibile da quanto previsto al comma 7 della disciplina in commento.
Il comma 7 infatti chiarisce che – in caso di insufficienza delle risorse – le stazioni appaltanti potranno attingere al fondo di 100 milioni di euro costituito per far fronte a tale eventualità.
Nel comma viene espressamente chiarito che potranno usufruire della dotazione del fondo i soggetti tenuti all’applicazione del D.Lgs. 50/2016, ad esclusione di quelli di cui all’art. 164, co.5, dello stesso Codice (concessionari di lavori pubblici): qualora l’intento del legislatore fosse stato quello di escludere anche i soggetti operanti nell’ambito dei settori speciali la previsione normativa avrebbe dovuto espressamente citare anche i soggetti operanti nei settori di cui agli articoli da 115 a 121 del D.Lgs. 50/2016.

A cura dell’Avv. Mattia Ciribifera



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